Art. 5.
(Consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione delibera sulle attività di ricerca dell'INRAF, definisce e approva le collaborazioni, gli accordi e le convenzioni di cui ai commi

 

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4 e 5 dell'articolo 1 e approva i bilanci preventivi e consuntivi, su proposta del presidente. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
      2. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente ed è composto da:

          a) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

          b) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          c) due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca;

          d) due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          e) il direttore generale di cui all'articolo 6.

      3. I membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, su indicazione degli enti o organi interessati e sono scelti tra docenti universitari, ricercatori e laureati iscritti ad albi professionali e di provata esperienza nelle materie di competenza dell'INRAF.