1. Il consiglio di amministrazione delibera sulle attività di ricerca dell'INRAF, definisce e approva le collaborazioni, gli accordi e le convenzioni di cui ai commi
a) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
b) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca;
d) due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) il direttore generale di cui all'articolo 6.
3. I membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, su indicazione degli enti o organi interessati e sono scelti tra docenti universitari, ricercatori e laureati iscritti ad albi professionali e di provata esperienza nelle materie di competenza dell'INRAF.